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Definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento

Con la Legge di Bilancio 2023 vengono introdotte ulteriori misure di agevolazione (oltre a quelle già trattate nei precedenti articoli "Definizione agevolata avvisi bonari" e "Rottamazione quater 2023") riguardanti, in particolare, la definizione delle sanzioni relative agli atti del procedimento di accertamento emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate. A disciplinare le facilitazioni è l'articolo 1, commi 179-185, legge 197/2022, con focus sugli accertamenti con adesione e sull'acquiescenza degli atti di accertamento. I commi da 219 a 221 si occupano, diversamente, di regolamentare la possibilità di regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate riferite a istituti deflattivi definiti in passato.



Definizione agevolata degli accertamenti con adesione

Nel dettaglio, la fattispecie in questione riguarda:

  • i processi verbali di constatazione (pvc), consegnati entro il 31 marzo 2023;

  • gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, fino al 31 marzo 2023;

  • gli inviti al contraddittorio, notificati entro il 31 marzo 2023, sia quelli attivati obbligatoriamente (articolo 5-ter, Dlgs 218/1997), come indicato dalla norma istitutiva della definizione, sia quelli attivati facoltativamente (articolo 5, comma 1, Dlgs 218/1997) e quelli riferiti alle altre imposte indirette (articolo 11, comma 1, Dlgs 218/1997), come integrato dal provvedimento di attuazione del 30 gennaio 2023. Per accedere alla definizione, l’adesione non deve risultare perfezionata al 1° gennaio 2023 (il perfezionamento si concretizza con il versamento delle somme dovute per l’adesione o, in caso di pagamento dilazionato, con il versamento della prima rata).

In questi casi l'agevolazione si concretizza con lo snellimento delle sanzioni, già ridotte a un terzo, ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, fermo restando l'imposta e gli interessi, calcolati secondo i criteri ordinari.



Acquiescenza agevolata

Tale istituto riguarda:

  • gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione (compresi quelli di sola liquidazione per decadenza da agevolazioni, ad esempio per l’acquisto della prima casa e per la piccola proprietà contadina), non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, fino al 31 marzo 2023;

  • gli avvisi di recupero per la riscossione dei crediti, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, fino al 31 marzo 2023;

  • gli accertamenti, notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, attivata prima della notifica dell’atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall’Agenzia delle Entrate (la circolare 2/2023 ha precisato che la definizione agevolata è preclusa in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, non preceduto da invito dell’ufficio, cui ha fatto seguito un’adesione non perfezionata; questo perché, secondo le regole generali, l’acquiescenza presuppone la rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione – articolo 15, comma 1, Dlgs 218/1997).

Anche in questa circostanza si può beneficiare della riduzione a un diciottesimo dell’importo irrogato, invece che a un terzo come invece ordinariamente stabilito per le ipotesi di omessa impugnazione.


In entrambe le casistiche è stato ampliato l’orizzonte temporale entro cui provvedere al pagamento delle somme dovute per la definizione, frazionate in un massimo di 20 rate, a differenza di quanto stabilito ordinariamente (un massimo di 8 rate trimestrali ovvero, qualora l’ammontare superi i 50mila euro, in un massimo di sedici rate trimestrali). Per quanto riguarda il perfezionamento della definizione, le regole da seguire sono quelle a regime:

  • per gli atti del procedimento di adesione, è richiesto il pagamento dell’intero importo o la prima rata entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo;

  • per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e per gli atti di recupero, l’importo dovuto o la prima rata devono essere versati entro il termine di presentazione del ricorso.

Si ricorda, infine, che sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990).



Omesso pagamento di rate pregresse

L'agevolazione ha ad oggetto le rateazioni messe in evidenza da accertamenti con adesione, acquiescenza ad accertamenti e mediazioni perfezionati con il pagamento della prima rata, in relazione alle quali è stato omesso il versamento di una o più delle rate successive, nonché delle rateazioni derivanti da conciliazioni giudiziali sottoscritte in passato, in considerazione delle quali è stato omesso il pagamento di una o più delle rate, incluse la prima. Per poter accedere alla definizione è necessario che l'omissione si sia verificata entro il 1° gennaio 2023 e che, sempre alla stessa data, non sia stata ancora notificata una cartella o un'ingiunzione di pagamento. Il perfezionamento del/dei mancati adempimenti può avvenire versando interamente il tributo dovuto entro il 31 marzo 2023, senza alcuna maggiorazione, oppure frazionando l'importo in 20 rate trimestrali, di cui la prima sempre con scadenza 31 marzo, mentre le successive, rispettivamente, 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ogni anno. In questo caso è da tenere a mente che sulle rate successive alla prima maturano gli interessi legali e che non è ammessa compensazione nel modello F24.







Fonti:

- Tregua fiscale 3: definizione atti del procedimento di accertamento, Nicola Buongrido, Fisco Oggi, 3 febbraio 2023

- Definizione agevolata in caso di definizione o acquiescenza, Dario Deotto, Luigi Lovecchio, Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2023


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