La Legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), in particolare l'articolo 1, commi da 153 a 159, con l'obiettivo di supportare i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto.
Il 13 gennaio 2023, sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata la Circolare n. 1/E al fine di fornire i chiarimenti attinenti le modalità applicative della suddetta definizione agevolata. Viene inoltre precisato che non è previsto l'invio di nuove comunicazioni da parte dell'Agenzia per gli esiti già trasmessi ai contribuenti.
Definizione agevolata degli avvisi bonari 2019, 2020 e 2021
La fattispecie oggetto dell'agevolazione riguarda le comunicazioni di irregolarità (previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021:
- già recapitate ma il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2023);
- recapitate dopo la suddetta data.
Tali irregolarità possono essere saldate versando le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive per intero. Al contrario, le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo, sono ridotte al 3 per cento del loro importo (rispetto a quanto previsto ordinariamente, il 10%). Il pagamento in unica soluzione deve avvenire entro gli ordinari termini di 30 giorni, che diventano 90 in caso di avviso telematico. Se si usufruisce dell'opzione di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30/90 giorni, mentre le successive rate devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, con i relativi interessi di rateazione. I benefici della definizione agevolata sono conservati anche in caso di lieve adempimento, salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo. Tale contenuto adempimento può comprendere:
- una lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore
a 7 giorni;
- una lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, non superiore a 10.000 euro;
- il tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.
Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023
L'agevolazione ha ad oggetto anche le comunicazioni riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Vengono quindi considerate tutte le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.
In tale casistica, le sanzioni dovute sono rideterminate in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Al contrario, gli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive sono interamente dovuti.
Le scadenze di pagamento restano le stesse, con la possibilità di beneficiare della estensione a 20 rate in caso di importi originari non superiori a 5.000 euro. In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle previste scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Estensione dei piani di rateazione
L'ultimo punto dell'agevolazione si focalizza sulla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Precedentemente, la disciplina ammetteva una rateazione fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, che potevano estendersi a venti per gli importi superiori a cinquemila euro. Il comma 159, art. 1 della Legge di Bilancio modifica tale disciplina uniformando a venti il numero massimo di rate in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall'ammontare del debito stesso. Ne consegue che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni future, anche a tutte quelle in corso a partire dal 1° gennaio 2023.
Come già anticipato, l'Agenzia delle Entrate non è tenuta ad inviare ulteriori comunicazioni comprensive degli importi rideterminati, il cui calcolo resta a carico del contribuente. In ogni caso, la Circolare 1/E/2023 contiene, per ognuna delle agevolazioni precedentemente descritte, degli esaustivi esempi di definizione agevolata.
Fonti:
Circolare N. 1/E - Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni - Agenzia delle Entrate - 13/01/2023
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