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Rottamazione quater 2023: tutti i dettagli

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto importanti novità in ambito fiscale, prevedendo, da un lato, l'annullamento automatico dei debiti di importo ridotto (entro i 1.000 euro), dall'altro, la definizione agevolata delle cartelle di pagamento consegnate o trasmesse entro giugno 2022.



"Stralcio" dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da parte delle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali. Lo "stralcio" è automatico e di conseguenza non è necessaria alcuna richiesta da parte del contribuente. Il relativo importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Non tutte le tipologie di carichi entrano nel raggio di azione della misura. In particolare:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;

  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Nel qual caso l'ente creditore sia diverso da uno dei tre precedentemente citati, sono annullate automaticamente le sole sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti. Tuttavia, in riferimento alle sanzioni per violazioni del Codice della strada e alle altre sanzioni amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali) sono "cancellati" solo gli interessi, al contrario delle sanzioni e delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. In ogni caso, tali enti (che, lo ricordiamo, sono diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) hanno la possibilità di non applicare l'annullamento parziale finora descritto adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio”.



Definizione agevolata

La Definizione agevolata si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche nel caso in cui tali debiti siano già oggetto di precedenti misure agevolative. La novità riguarda il fatto che i soggetti aderenti hanno la facoltà di versare esclusivamente l’importo dovuto a titolo di capitale, i costi di notifica della cartella e le eventuali spese per procedure esecutive. Non sono dovute le sanzioni, gli interessi iscritti a ruolo, gli interessi di mora e l'aggio. Tuttavia, in riferimento ai debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Al contrario, non rientrano nell’ambito applicativo della misura i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Rimane invariata la disposizione in virtù della quale i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, così come è stato stabilito per lo "stralcio" automatico dei debiti di importo ridotto, possono beneficiare della Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.


La richiesta di adesione alla Definizione agevolata può essere presentata esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2023 (che in realtà slitta al 2 maggio causa giorno festivo del 30 aprile e festività del 1° maggio) utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito web "Agenzia Entrate Riscossione". Una volta collegati è necessario compilare l'apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle o degli avvisi che si vogliono includere nella domanda, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto (entro un massimo di 18 rate), il domicilio al quale verrà inviato entro il 30 giugno il prospetto di liquidazione delle somme dovute, con riferimento al numero di rate prescelte, e un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.


L’importo dovuto per la Definizione agevolata delle cartelle potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.






Fonti: - Rottamazione quater 2023: come aderire entro il 30 aprile 2023 - Fisco e Tasse.com - 23/01/2023

- Pagamento in 18 rate: la prima a luglio - Luigi Lovecchio - Norme & Tributi Plus - Il Sole 24 Ore - 30/01/2023









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