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Sospensione degli ammortamenti estesa anche ai bilanci 2023


La possibilità di sospendere gli ammortamenti civilistici sul bilancio d’esercizio è stata prorogata per la quarta volta consecutiva. Già nel 2020 (e poi anche nel 2021 per le medesime ragioni) il Legislatore aveva previsto la possibilità di non rilevare, per l'esercizio in corso, le quote di ammortamento annuali delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con l'obiettivo di fornire una misura di sostegno alle imprese italiane danneggiate dalla pandemia. Con il sopraggiungere della guerra in Ucraina la deroga è stata estesa anche ai bilanci 2022. Il c.d. decreto Milleproroghe (art. 3. comma 8, DL 198/2022) protrae la precedente disciplina derogatoria (prevista dall’articolo 60, comma 7-bis, del DL 104/2020, convertito dalla Legge 126/2020) agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023, senza introdurre alcuna modifica.



Quali soggetti possono beneficiarne?

La deroga è riservata a tutte le imprese cosiddette OIC Adopter, ossia coloro che non adottano i principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) bensì fanno riferimento all'Organismo Italiano Contabilità (OIC). Con l'estensione della già citata misura, tali soggetti possono decidere se rilevare o meno la totalità, o parzialità, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci 2023, mantenendo il valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.



Requisiti

Sono due le condizioni da rispettare per poter beneficiare della deroga:

1. accantonare una riserva indisponibile di utili di importo equivalente alle quote di ammortamento non rilevate. In caso di mancanza o insufficienza di utili di esercizio, la riserva potrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. In mancanza anche di queste, potranno essere accantonati gli utili futuri;

2. indicare nella Nota integrativa (o in calce allo Stato patrimoniale nel caso di microimprese) una informativa analitica contenente:

- gli ammortamenti non rilevati;

- le motivazioni che hanno spinto l'impresa ad avvalersi della deroga;

- l'ammontare della riserva indisponibile;

- l'impatto dell'adozione di tale misura sul risultato d’esercizio e sul bilancio in generale.

Per le modalità operative contabili di gestione della sospensione possono essere consultate le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, relativo alle precedenti sospensioni, che possono essere considerate, di fatto, operativamente assimilabili. Il documento contiene alcuni esempi utili per comprendere come applicare correttamente la deroga.



Implicazioni future

È importante considerare il fatto che le imprese che scelgono di sospendere gli ammortamenti negli esercizi precedenti devono tenere conto dell’effetto sui bilanci successivi. In questi casi, l’ammortamento slitta in avanti se compatibile con la possibilità di estendere la vita utile del bene. In caso contrario, le quote di ammortamento non contabilizzate sono spalmate lungo la vita utile residua (cosa che può accadere, per esempio, quando è parametrata a vincoli contrattuali, tecnici o legislativi). In ogni caso, quando il bene raggiunge l'obsolescenza e deve essere sostituito, la rilevazione contabile, con relativa ricaduta sul bilancio dell’impresa, diviene inevitabile.






Fonti:

- Sospensione ammortamenti estesa anche ai bilanci 2023, Franco Roscini Vitali, Norme & Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 03/01/2023 - Bilancio 2023: prorogata la sospensione degli ammortamenti, Salvo Carollo, Fisco e Tasse, 13/01/2023

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