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Prorogato il termine ultimo per la rivalutazione di terreni e quote societarie (15/11/2022)

Il c.d. "Decreto Energia" (D.L. 1° marzo 2022, n. 17) aveva nuovamente fornito la possibilità di rivalutare il valore di terreni e partecipazioni societarie, diminuendo in questo modo la tassazione su eventuali plusvalenze in sede di cessione, versando un'imposta sostitutiva del 14%. Il termine ultimo di tale agevolazione era fissato al 15 giugno 2022. L'articolo 29 del suddetto decreto, andando a modificare l'articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002, ha prorogato tale termine al 15 novembre 2022.


Requisiti

Possono beneficiare dell'agevolazione:

  • persone fisiche non esercenti attività d’impresa;

  • società semplici (comprese le società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR);

  • enti non commerciali, con riferimento alle operazioni non inerenti all’attività d’impresa;

  • soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, le cui plusvalenze sono imponibili nel nostro Paese.

La rideterminazione può avere ad oggetto esclusivamente terreni agricoli, terreni edificabili e partecipazioni in società non quotate, posseduti alla data del 1° gennaio 2022.


Per accedere alla rivalutazione è necessario, entro il 15 novembre 2022:

  • redigere ed asseverare una perizia giurata di stima, da cui emerga il valore del bene. Nel caso di terreni sarà necessario affidarsi ad un soggetto iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari o dei periti industriali edili. Per quanto riguarda le partecipazioni sono abilitati gli iscritti nell'elenco dei revisori legali o dei dottori commercialisti;

  • effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva, in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali (con scadenza 15 novembre 2022, 2023 e 2024) aggiungendo gli interessi del 3% sull'importo delle rate successive alla prima.


Conviene accedere all'agevolazione?

Per rispondere a questo quesito è necessario prendere in considerazione alcuni elementi. Innanzitutto, nel corso degli anni, l'imposta sostitutiva è cresciuta in maniera considerevole. Originariamente, l'articolo 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 prevedeva un'aliquota pari al 4%, e così fino al 2014. Dal 2015 è aumentata all'8% fino al 2018. Nel 2019 è arrivata al 10% e ancora all'11% nel 2020 fino al 2021. A partire dall'anno corrente è necessario versare un'imposta del 14% dell'intero valore del bene derivante dalla perizia. Difatti, il secondo elemento da tenere a mente riguarda la sostanziale differenza di calcolo della tassazione. Scegliendo di non accedere alla rivalutazione l'ammontare assoggettato ad imposizione fiscale sarà esclusivamente quello della plusvalenza, considerando però l'aliquota relativa alla tassazione ordinaria, ben maggiore rispetto a quella sostitutiva. Infine c'è da precisare che le regole di calcolo dell'imposta mutano a seconda della natura del bene in oggetto. Nel caso di cessione di terreno agricolo, la plusvalenza è destinata ad essere tassata solo se lo stesso è posseduto da meno di cinque anni. I terreni edificabili sono, al contrario, sempre soggetti a tassazione della plusvalenza. Quella derivante dalla cessione di partecipazioni è invece assoggettata ad una ritenuta del 26%. Con l'innalzamento dell'imposta sostitutiva al 14% appare piuttosto arduo decidere a priori se sia più vantaggioso approfittare dell'agevolazione o preferire la tassazione ordinaria. La soluzione migliore è sicuramente quella di effettuare un calcolo di convenienza attraverso il confronto fra le due opzioni.





Fonti:

L'esperto risponde: Rivalutazione di terreni e quote societarie entro il 15 novembre - Alessandra Caputo e Marcello Valenti - Il Sole 24 Ore - 24/10/2022


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