La Legge 178/2020 “Legge di bilancio 2021” è stata pubblicata in G.U.. In attesa dei Decreti attuativi e delle Circolari esplicative, questa una prima sintesi delle le principali novità:
Comma 10. Esonero contributivo del 100% max 6000 euro per 36 mesi per nuove assunzioni 2021 – 2022 < 36 anni a tempo indeterminato o trasformazione da determinato a indeterminato. Periodo innalzato a 48 mesi per assunzioni nel meridione (compreso Abruzzo).
Comma 16. Esonero contributivo 100% max 6000 euro assunzione di donne.
Comma 20. Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti (sia INPS che Casse di Previdenza) nel 2021. Condizioni: reddito complessivo 2019 max 50.000 euro perdita di almeno il 33% del fatturato nel 2020 rispetto al 2019. Importi e modalità da stabilire con decreto.
Comma 33. Esonero contributivo del 100% per ventiquattro mesi a coltivatori diretti e IAP, di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola tra il 1° gennaio 2020 e il 31/12/2021.
Comma 58. Prorogate fino al 31/12/2021: detrazione 65% risparmio energetico, detrazione 50% schermature solari, detrazione 65% microgeneratori, detrazione 50% ristrutturazioni, detrazione bonus mobili 50% correlato a interventi di recupero iniziati a partire dall’1/1/2020 con tetto di spesa agevolabile innalzato da 10.000 a 16.000, detrazione 90% bonus facciate. Istituita detrazione 50% a regime per sostituzione gruppi elettrogeni di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione
Comma 62. Bonus idrico di 1000 euro (fino a esaurimento fondi) per sostituzione, nel 2021, dei water in ceramica esistenti con water in ceramica a scarico ridotto e di rubinetti da bagno, cucina e doccia con controllo flusso di acqua <= 6 litri al minuto e <=9 litri al minuto per doccia.
Comma 66. Superbonus del 110% prorogato al 30 giugno 2022. Per le spese sostenute nel 2022 detrazione in 4 rate anziché 5. Previsto che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano comunque nella disciplina agevolativa. Fornita una definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente. Deve possedere in proprietà esclusiva almeno tre impianti tra i seguenti quattro: impianto acqua, impianto gas, impianto energia elettrica, impianto climatizzazione invernale. Estensione agevolazione anche a immobili privi di APE purché privi di copertura e/o di uno o più muri perimetrali a condizione che, al terminedell’intervento l’edificio raggiunga la classe energetica “A”. Tra gli interventi trainati inseriti quelli di eliminazione barriere architettoniche (installazione ascensori, montacarichi, robotica ecc) anche se effettuati da over 65. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in 4 rate anziché 5. Per i condominii l’agevolazione è estesa alle spese sostenute entro il 31/12/2022 purché entro il 30/6/2020 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo. Ai fini della spettanza del superbonus sono stati assimilati al condominio gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni. Le persone fisiche possono beneficiare del superbonus oltre che sulle parti comuni, su un numero massimo di due unità immobiliari. Sono inoltre previste semplificazioni per le polizze assicurative dei professionisti chiamati ad asseverare la conformità degli interventi alle disposizioni di legge. Presso ciascun cantiere nel quale sono effettuati gli interventi soggetti al superbonus, occorre apporre, ben visibile un cartello che riporti la dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è estesa anche alle spese relative al superbonus sostenute nel 2022. Per quanto riguarda il limite temporale di autorizzazione delle procedure per il sisma bonus, la modifica apportata sembra prevedere che, in caso di rilascio del titolo edilizio, non rilevi la data di rilascio dello stesso. (attendere circolare)
Comma 83. Rivalutazione beni d’impresa ex art. 110 DL 104/2020. Estesa la possibilità di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio anche per l’avviamento e le altre attività immateriali.
Comma 131. Credito di imposta 40% max 50.000 per acquisto infrastrutture informatiche per il commercio elettronico da parte di reti di imprese agricole e agroalimentari effettuato negli anni dal 2021 al 2023.
Comma 139. Obbligo di tenuta di registro telematico di carico e scarico per chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, se le quantità movimentata supera le cinque tonnellate annue. Per le modalità di applicazione sarà emanato un decreto. Sanzione da € 5.000 a € 20.000. In caso di mancata registrazione di più di 50 tonnellate chiusura stabilimento da 7 a 30 giorni.
Comma 171. Credito di imposta per investimenti nelle regioni del meridione prorogato al 31/12/2022.
Comma 216. Finanziamento art. 13 lettera m) del 23/2020 (garanzia fondo 100% max 30.000 euro) può avere durata massima quindici anni. Chi ha già ottenuto il finanziamento può chiedere il prolungamento fino a quindici anni. Ai sensi del successivo comma 218 il tasso di interesse su tali finanziamenti viene determinato in misura non superiore a 0,20% + valore, se positivo, rendistato con analoga durata.
Comma 227. L’Agenzia delle Entrate istituirà una piattaforma telematica per la compensazione multilaterale dei crediti e dei debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche. Con apposito provvedimento verranno determinate le modalità di adesione al sistema ed il funzionamento dello stesso.
Comma 244-245. Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 13 dl 23/2020 (fondo di garanzia pmi) fino al 30/6/2021. Per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499 la proroga è limitata al 28 febbraio 2021.
Commi 248, 249 e 250. Sospensione del rimborso dei finanziamenti di cui all’art. 56 del “Cura Italia” prorogato dal 31/1/2021 al 30/6/2021. Per le imprese già ammesse alla sospensione la proroga opera automaticamente salvo rinuncia espressa da comunicare alla banca entro il 31/1/2020. Le imprese che non sono state ammesse alla sospensione possono richiedere tale sospensione entro il 31/1/2021.
Comma 300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività causa COVID possono beneficiare della cassa integrazione per un massimo di dodici settimane collocate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021 per la cig ordinaria e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per assegno ordinario o cig in deroga.
Comma 306. I datori di lavoro che non hanno richiesto la cig beneficiano dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ex art. 3 dl 104/2020 per ulteriori otto settimane fruibili entro il 31/3/2021.
Comma 599. Soppressione prima rata imu per immobili adibiti a: stabilimenti balneari, immobili cat D/2, agriturismi, villaggi turistici, affittacamere, discoteche, categoria D strutture espositive.
Comma 602. Proroga al 30/4/2021 del credito di imposta canoni di locazione per le strutture turistico ricettive.
Comma 608. Per gli anni 2020 e 2021 il credito di imposta per investimenti pubblicitari è pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici.
Comma 1051 e ss. Credito di imposta investimenti in beni materiali e immateriali nuovi diversi da quelli a deducibilità limitata di cui all’art. 164 TUIR o per i quali il coefficiente di ammortamento è inferiore al 6,5%. Spetta in misura differenziata a seconda che si tratti di beni INDUSTRIA 4.0 e dell’anno in cui viene effettuato l’investimento. I termini sopra indicati sono prorogati al 30/6 dell’anno successivo se, entro 31/12, ordine accettato e acconto almeno pari al 20%. Il credito di imposta spetta sia a imprese sia a professionisti. Pubblicheremo in seguito aggiornamenti e approfondimenti, soprattutto riguardo agli interventi più importanti e innovativi (bonus assunzioni, bonus 110%, crediti di imposta, ed altro ancora).
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