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Legge di Bilancio 2023 – Principali Disposizioni

1) Principali Interventi contro il “caro energia”. 1.1 – Crediti di imposta a parziale compensazione del maggior costo sostenuto per l’acquisto di energia elettrica e gas. a) Credito di imposta per le imprese “energivore” (comma 2). Presupposti: costo medio per Kw della componente energia del quarto trimestre 2022 superiore di più del trenta per cento al costo medio per KW della componente energia del quarto trimestre 2019. Misura dell’agevolazione: credito di imposta pari al 45% del costo sostenuto nel primo trimestre 2023 per la componente energia. b) Credito di imposta per imprese “non energivore” (comma 3) Presupposti:

  • costo medio per Kw della componente energia del quarto trimestre 2022 superiore di più del trenta per cento al costo medio per Kw della componente energia del quarto trimestre 2019.

  • Presenza di un contatore di potenza disponibile pari o superiore 4,5 Kw

Misura dell’agevolazione: credito di imposta pari al 35% del costo sostenuto nel primo trimestre 2023 per la componente energia. c) Credito di imposta per imprese “gasivore” e “non gasivore” (commi 4 e 5) Presupposti: prezzo di riferimento medio del gas naturale nel quarto trimestre 2022 superiore di più del trenta per cento al corrispondente prezzo medio nel quarto trimestre 2019 Misura dell’agevolazione: credito di imposta pari al 45% del costo sostenuto per l’acquisto di gas consumato nel primo trimestre 2023. I crediti di imposta sopra menzionati sono utilizzabili in compensazione su modello F24 entro il 31/12/2023. Essi non concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF, IRES e IRAP. Gli stessi crediti possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti comprese banche e altri intermediari finanziari. 1.2 Riduzione al 5% dell’iva sul gas metano (comma 13). L’iva sul gas metano usato per combustione per usi civili e industriali per i consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 è applicata nella misura del 5%. 2) Modifiche al regime forfettario (comma 54). La soglia massima dei ricavi e compensi relativi all’anno precedente che consente l’accesso al regime forfettaria viene innalzata dagli attuali € 65.000 a € 85.000. Viene inoltre previsto che, qualora un contribuente che applica il regime forfettario, nel corso dell’anno superi la soglia di ricavi o compensi di € 100.000, lo stesso decada dal regime agevolato nel corso dello stesso anno. In questo caso vanno assoggettate ad iva l’operazione che ha determinato il superamento della suddetta soglia e le operazioni successive. Restano, quindi, non soggette ad iva, le operazioni compiute nel corso dell’anno anteriormente al superamento della soglia di € 100.000. 3) Detassazione parziale del reddito incrementale di impresa o di lavoro autonomo (comma 55). Per le persone fisiche che esercitano imprese arti o professioni e che non applicano il regime forfettario è prevista, per il solo anno 2023, la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva dell’incremento di reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nell’anno 2023. La quota di reddito di impresa o di lavoro autonomo agevolabile è data dalla differenza tra Il reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nell’anno 2023 e Il più elevato tra i redditi di impresa o di lavoro autonomo conseguiti negli anni 2020, 2021 e 2022. Tale differenza è ridotta di un ammontare pari al 5% del suddetto ultimo ammontare. L’importo agevolato non può comunque superare € 40.000. L’imposta sostitutiva è applicata con l’aliquota del 15%. Per la spettanza di deduzioni, detrazioni o altri benefici legati all’ammontare del reddito, si tiene conto anche della quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva 4) Imposta sostitutiva sulle mance percepite dal personale dipendente di alberghi, bar e ristoranti del settore privato (commi 58-62). Le mance percepite da tale personale sono considerate reddito di lavoro dipendente e, salva rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 5% ed escluse dai contributi previdenziali e assistenziali. L’ammontare agevolato non può superare il 25% del reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno. L’agevolazione non si applica qualora il reddito di lavoro dipendente sia superiore a € 50.000. Per la spettanza di deduzioni, detrazioni o altri benefici legati all’ammontare del reddito, si tiene conto anche delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva 5) Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui alla legge 208/2015 comma 182 erogati nell’anno 2023 (comma 63). L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui suddetti premi di produttività conseguiti nell’anno 2023 è ridotta dal 10% al 5%. 6) Incremento del coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti in alcuni ambiti del settore commercio (comma 65). Per gli anni dal 2023 al 2027 il coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali è aumentato al 6% per le imprese che svolgono le attività commerciali contraddistinte dai seguenti codici ATECO: 47.11.10, 47.11.20, 47.11.30, 47.11.40, 47.11.50, 47.19.10, 47.19.20, 47.19.90, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29. 7) Detrazione dall’IRPEF del 50% dell’iva pagata per l’acquisto di fabbricati abitativi (comma 76). È detraibile il 50% dell’iva pagata per l’acquisto, da effettuarsi entro il 31/12/2023, di unità immobiliari residenziali di classe energetica A o B cedute dall’impresa costruttrice o da un OICR immobiliare. La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. 8) Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci (comma 100). Soggetti interessati: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni e in accomandita per azioni. Beni assegnabili o cedibili: beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività propria dell’impresa) e beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Soci assegnatari o acquirenti: È necessario che tutti i soci, alla data del 30/9/2022 risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto dalla legge, o che vi vengano iscritti entro il 31/1/2023 in forza di titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Termine per la cessione o assegnazione: 30 settembre 2023. Contenuto dell’agevolazione. La differenza tra il valore normale (che, relativamente agli immobili, su richiesta della società, può essere assunto pari al valore catastale determinato ai fini dell’imposta di registro) e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati è assoggettata ad una imposta sostitutiva con l’aliquota dell’8% (del 10,50% per le società che risultano essere non operative per almeno due dei tre periodi di imposta precedenti quello in cui avviene l’assegnazione o la cessione). Sulle eventuali riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%. Altra possibilità concessa dalla norma è la trasformazione delle società immobiliari in società semplici. Sulle suddette assegnazioni o cessioni l’imposta di registro si applica in misura fissa. Termine per il versamento dell’imposta sostitutiva: 60% entro il 30/9/2023 ed il restante 40% entro il 30/11/2023. 9) Estromissione dal patrimonio dell’impresa dell’imprenditore individuale degli immobili strumentali (commi da 106 a 109). L’imprenditore individuale può estromettere dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumentali, per natura o per destinazione, posseduti alla data del 31/10/2022 pagando sulla differenza tra il valore normale e quello fiscalmente riconosciuto un’imposta sostitutiva con l’aliquota dell’8% L’estromissione deve essere effettuata, dandone adeguata evidenza contabile e, ricorrendone i presupposti, emettendo le relative fatture (l’agevolazione riguarda solo la plusvalenza rilevante ai fini delle imposte dirette, non l’iva) tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 maggio 2023. L’imposta sostitutiva va corrisposta in due rate, la prima scadente il 30/11/2023 e la seconda il 30/6/2024. 10) Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni. Le partecipazioni, comprese quelle quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, e i terreni agricoli o edificabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, possono essere rivalutati corrispondendo un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 16%. La perizia deve essere giurata entro il 15/11/2023 e l’imposta sostitutiva va corrisposta fino ad un massimo di tre rate annuali, di cui la prima scadente il 15/11/2023 11) Definizioni agevolate e altre norme in materia di accertamento e riscossione (commi 153 e seguenti). a) Riduzione sanzione avvisi bonari anni 2019, 2020 e 2021 non ancora scaduti o non ancora notificati. Gli avvisi bonari emessi in seguito a controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021, per le quali al 1° gennaio 2023 non è ancora scaduto il termine per il pagamento o che sono stati recapitati successivamente a tale data, possono essere definiti mediante la riduzione delle sole sanzioni al 3%. Vanno invece interamente corrisposti gli importi non versati, gli interessi e le somme aggiuntive. Il versamento avviene nei termini e nelle modalità ordinarie (è quindi possibile sia il versamento in unica soluzione sia la rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo). b) Riduzione sanzioni avvisi bonari in corso di rateizzazione. Per gli avvisi bonari in corso di rateizzazione, relativi a qualsiasi periodo di imposta, le sanzioni sono ridotte al 3%, con conseguente riduzione dell’ammontare delle rate scadenti successivamente al 1° gennaio 2023. La rateizzazione prosegue alle scadenze originarie. Non è ammesso il rimborso delle maggiori somme per sanzioni comprese nelle rate scadute anteriormente al 1° gennaio 2023. c) Possibilità di rateizzare fino a venti rate trimestrali anche gli avvisi bonari di ammontare fino a € 5.000. È stato, infatti, soppresso il limite massimo di otto rate per tali ultimi avvisi; d) Regolarizzazione violazioni formali. Le violazioni formali commesse entro il 31/10/2022, che alla data del 1° gennaio 2023 non sono state ancora contestate o il cui provvedimento di contestazione non è ancora divenuto definitivo, possono essere regolarizzate versando la somma di € 200,00 per ciascun periodo di imposta. Il versamento è effettuato in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 31/3/2023 e il 31/3/2024 e) Regolarizzazione violazioni sostanziali non ancora accertate. Le violazioni diverse sia da quelle risultanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni sia da quelle formali, relative a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate relative alle dichiarazioni presentate per i periodi di imposta 2021 e precedenti, possono essere regolarizzare pagando un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili. Il versamento può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo scadenti alle seguenti date: il 31/3/2023, 30/6/2023, 30/9/2023, 20/12/2023, 31/3/2024, 30/6/2024, 30/9/2024 e 20/12/2024. Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi al tasso del 2% annuo. La definizione è consentita a condizione che alla data di versamento della prima rata la violazione non sia già stata accertata mediante la notifica dei relativi atti impositivi o di irrogazione delle sanzioni. f) Definizione agevolata accertamenti con adesione. Relativamente agli accertamenti con adesione relativi a:

  • PVC consegnati entro il 31/3/2023;

  • Avvisi di accertamento, di rettifica o di liquidazione già notificati il cui termine per l’impugnazione non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023;

  • Avvisi di accertamento, di rettifica o di liquidazione notificati entro il 31/3/2023.

La sanzione è ridotta ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge; il versamento può essere effettuato anche in venti rate trimestrali di pari importo. Sulle rate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale (5% dal 1° gennaio 2023). g) Definizione agevolata degli avvisi di accertamento. Relativamente agli avvisi di accertamento:

  • già notificati per i quali, alla data dell’1/1/2023, non è ancora scaduto il termine per l’impugnazione;

  • notificati entro il 31/3/2023

la sanzione è ridotta ad un diciottesimo della sanzione irrogata. Il versamento può anche essere effettuato in un massimo di venti rate trimestrali. Sulle rate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale (5% dal 1° gennaio 2023). 12) Definizione agevolata delle liti pendenti della quali è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le quali il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte anteriormente al 1° gennaio 2023 (commi 186 e seguenti). a) Giudizio pendente in primo grado. E’ possibile definire la lite versando una somma pari al 90% del valore della controversia b) Giudizio con soccombenza dell’Agenzia fiscale nell’ultima pronuncia

  • In caso di soccombenza nel giudizio di primo grado. Definizione con il pagamento di una somma pari al 40% del valore della controversia;

  • In caso di soccombenza nel giudizio di secondo grado. Definizione con il pagamento di una somma pari al 15% del valore della controversia;

  • Lite pendente in Cassazione con Agenzia fiscale soccombente in tutti i precedenti gradi del giudizio. Definizione con il pagamento di una somma pari al 5% del valore della controversia

c) Giudizio relativo unicamente a sanzioni non collegate al tributo.

  • con soccombenza dell’agenzia fiscale nell’ultima pronuncia: definizione con il pagamento di una somma pari al 15% del valore della controversia;

  • altri casi: definizione con il pagamento di una somma pari al 40% del valore della controversia;

d) casi diversi da quelli di cui ai punti che precedono. definizione con il versamento di una somma pari al valore della controversia. La domanda di definizione va presentata entro il 30/6/2023. Entro tale data deve essere anche effettuato il relativo versamento. Se l’importo dovuto supera i mille euro, è ammessa la rateazione in venti rate trimestrali di pari importo con applicazione degli interessi legali. 13) Sanatoria omessi pagamenti rateali accertamento con adesione o acquiescenza avviso di accertamento (commi 219 e 220). Gli omessi o insufficienti pagamenti delle rate successive alla prima relativi ad accertamenti con adesione o ad acquiescenza ad avvisi di accertamento, il cui termine di pagamento sia scaduto alla data del 1° gennaio 2022 e non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione sono possono essere sanati versando la sola imposta dovuta entro il 31/3/2023. E’ ammessa la rateazione fino a venti rate trimestrali di pari importo. 14) Definizione somme iscritte a ruolo (comma 222 e seguenti). a) Debiti fino a 1000 euro risultanti da carichi affidati al concessionario tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali: annullamento automatico. Il beneficio non si applica alle sanzioni per violazioni del codice della strada e di norme diverse da quelle tributarie e previdenziali. Per le somme affidate ai concessionari dai soggetti diversi da quelli sopra indicati l’annullamento riguarda solo sanzioni e interessi, non la parte capitale. b) Carichi affidati al concessionario della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30/6/2022. Possono essere definiti versando unicamente la parte capitale ed il rimborso delle spese di notifica e di eventuali procedure esecutive. Sono quindi eliminati sanzioni, interessi e somme aggiuntive. Il versamento va effettuato entro il 31/7/2023 con possibilità di rateizzare in diciotto rate. L’istanza va presentata all’Agente della riscossione entro il 30/4/2023.


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