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Bonus energia per le imprese: prorogato il credito d'imposta fino a novembre 2022

Mentre il D.L. 115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-bis") aveva prodotto una dilazione dei contributi straordinari per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il terzo trimestre 2022, Il c.d. "Decreto Aiuti-ter" (D.L. 144/2022) aumenta la durata del bonus includendo anche i mesi di ottobre e novembre. Appare chiaro come, nel corso dell'anno, la normativa riguardante tali agevolazioni abbia subito una costante evoluzione, perfezionandosi in termini di chiarezza soprattutto riguardo le tipologie dei soggetti beneficiari e i requisiti da rispettare per poterne godere.


Soggetti beneficiari

Così come per il secondo trimestre 2022, e a differenza del primo, i soggetti aventi diritto di usufruire delle suddette agevolazioni non sono costituiti esclusivamente da imprese energivore e gasivore. Vengono contemplate anche le realtà diverse da quelle a forte consumo di gas naturale e di energia elettrica, purché, per quanto riguarda queste ultime, siano dotate di contatori di potenza pari o superiore a 16,5 kW. Il D.L. 144/2022 introduce una nuova categoria di soggetti beneficiari del credito, ma esclusivamente per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022: le imprese dotate di contatori di energia di potenza pari o superiore ai 4,5 kW.


Requisiti e misura dell'agevolazione

I contributi straordinari sono erogati sotto forma di crediti d'imposta, utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 marzo 2023. Inoltre, possono essere ceduti a terzi soggetti, entro il medesimo termine, solo per intero e senza facoltà di ulteriore cessione, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di soggetti vigilati.

  • Decreto Aiuti-bis Per le imprese energivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per l'acquisto e l'effettivo utilizzo, all'interno del terzo trimestre, della componente energetica, ridotto al 15% per le imprese non energivore dotate di contatori di potenza pari o superiore a 16,5 KW. In entrambi i casi, come conditio sine qua non per poter beneficiare del credito, è necessario che si sia verificato un incremento superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) rispetto a quelli relativi al secondo trimestre 2019. Il bonus è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. Nel caso di imprese consumatrici di gas, sia gasivore che non, il credito è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel terzo trimestre, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Tuttavia è indispensabile un incremento superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal gestore dei mercati energetici (GME), rispetto al secondo trimestre 2019.

  • Decreto Aiuti-ter Per le imprese energivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto e l'effettivo utilizzo nei mesi di ottobre e novembre della componente energetica, ridotto al 30% per le imprese non energivore dotate di contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW. La ratio della condizione per poter usufruire dell'agevolazione è la medesima: i costi per kWh della componente energetica di entrambe le tipologie di imprese, calcolati come media del terzo trimestre e al netto di imposte e sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019. Il bonus è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Per le imprese a forte consumo di gas, così come per quelle diverse dalle imprese gasivore, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas utilizzato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, stimato come media dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME riferiti al terzo trimestre 2022, sia incrementato di più del 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.



Fonti: Circolare Tributaria n. 36/2022 - "Bonus energia elettrica e gas: inquadramento generale e recente prassi" - Laura Fava - Euroconference; Circolare Tributaria n. 38/2022 - "In Gazzetta il c.d. Decreto Aiuti-ter" - Centro studi tributari - Euroconference

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