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Reati Tributari: la Corte di Giustizia consente anche l’intercettazione telefonica e l’acquisizione dei tabulati.

I tabulati telefonici e telematici possono essere richiesti ai relativi gestori anche in presenza di violazioni tributarie costituenti reato, tramite decreto motivato del Pubblico Ministero, anche su istanza del difensore sia dell’imputato che della persona offesa.

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Il Codice della privacy impone ai gestori telefonici la conservazione per 24 mesi dei dati di traffico telefonico, per 12 mesi dei dati di traffico telematico e di 30 giorni delle chiamate senza risposta. Con una sentenza emessa il 2 marzo 2021, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la necessità di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi di criminalità affinché queste siano controllate da autorità giurisdizionali.

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La nuova norma prevede che i dati possono essere acquisiti presso il fornitore entro i termini di conservazione, con decreto motivato del Giudice su richiesta del Pm se sussistono sufficienti indizi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o comunque pene non inferiori a tre anni. Se sussistono, invece, motivi di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, il Pm dispone l’acquisizione immediata dei tabulati non oltre le 48 ore dal rilascio del decreto motivato del giudice.

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Tra i reati tributari che rientrano in quelli punibili con una pena non inferiore a tre anni rientra la dichiarazione fraudolenta con fatture false, l’omessa e infedele dichiarazione, l’occultamento di scritture contabili, l’emissione di false fatture e la compensazione di crediti inesistenti.

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Grave è anche la posizione del consulente dell’azienda che, in concorso con l’imprenditore, collabori al fine di procacciare, registrare, occultare false fatture e compilare false dichiarazioni fiscali.

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