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Decreto Sostegni:
le principali misure di interesse per le imprese

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/3/2021 il Decreto Legge n. 41 del 22/3/2021 (cosiddetto “Decreto Sostegni”). Esso è entrato in vigore il 23/3/2021. Si illustrano, di seguito, le principali misure del Decreto:

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Art. 1 – Contributo a fondo perduto.

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a) Soggetti beneficiari:

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  • -  Imprese (sia individuali che società)

  • -  Professionisti

  • -  Soggetti titolari di reddito agrario

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b) Cause di esclusione:

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  • -  Aver cessato l’attività prima del 23/3/2021;

  • -  Aver aperto la partita iva dopo il 23/3/2021

  • -  Aver avuto, nel 2019, ricavi o compensi superiori a dieci milioni di euro.

    Non si fa alcun riferimento ai codici ATECO.

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c) Condizione per la spettanza del contributo.

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Ammontare medio mensile del “fatturato” 2020 inferiore di almeno il 30% al fatturato medio mensile 2019.

Definizione di fatturato: la norma stabilisce che si tiene conto della “data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi”.
Considerato che per il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) (che, però, prevedeva il confronto dei fatturati non su base annua ma da aprile ad aprile), la norma utilizzava un’espressione identica, potrebbero essere ancora valide le istruzioni fornite in tale sede (circolare 15/E del 13/6/2020 paragrafo 2) cioè:

  • -  Per la determinazione del calo del fatturato medio mensile 2019 – 2020 si dovrebbe utilizzare il “criterio iva”, ossia considerare le fatture emesse nel corso di ciascun anno e i corrispettivi memorizzati in tale anno (2020 e 2019), dividendo per dodici il risultato;

  • -  Per il fatturato 2019, rilevante ai fini sia del superamento del limite di dieci milioni di euro di cui alla lettera precedente sia per la determinazione della percentuale da applicare al calo di fatturato per determinare il contributo, si dovrebbe far riferimento ai ricavi e compensi indicati nella dichiarazione dei redditi per il 2019.

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d) Misura del contributo.

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Viene determinato in percentuale sul calo del fatturato medio mensile 2019 – 2020 con percentuali decrescenti al crescere del fatturato 2019:

  • -  60% se i ricavi non superano € 100.000;

  • -  50% per ricavi compresi tra € 100.000 ed € 400.000;

  • -  40% per ricavi compresi tra € 400.000 ed € 1.000.000;

  • -  30% per ricavi compresi tra € 1.000.000 ed € 5.000.000

  • -  20% per ricavi compresi tra € 5.000.000 ed € 10.000.000.

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Il contributo spettante non può comunque superare € 150.000 e, comunque, non può essere inferiore ad € 1000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per le società.

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e) Modalità e termini di richiesta del contributo.

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La richiesta va presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite l’intermediario al quale è stata conferita la delega per il cassetto fiscale entro sessanta giorni da quando verrà attivata e resa disponibile la procedura telematica.

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Art. 3 – aumento dello stanziamento per il fondo lavoratori autonomi e professionisti

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Lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio per il 2021 di 1 miliardo di euro per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti all’INPS o ad altre forme obbligatorie di previdenza, con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 e con una perdita di fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 33% è aumentato a 2,5 miliardi di euro (con conseguente possibilità di aumentare la riduzione contributiva 2021.

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Art. 5 – definizione agevolata di avvisi bonari non ancora notificati.

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Gli avvisi bonari relativi ai periodi di imposta 2017 e 2018, non ancora notificati, possono essere definiti in maniera agevolata, senza pagamento di sanzioni e somme aggiuntive (INPS), da parte dei contribuenti che nel 2020 hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. A tali contribuenti giungerà una apposita proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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Art. 6 – sospensione versamenti cartelle di pagamento.

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La sospensione del termine di versamento delle somme di cui alle cartelle di pagamento viene prorogata dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021. Il versamento va quindi effettuato entro il 31 maggio 2021.

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Per le somme rateizzate in base alle passate “rottamazioni” delle cartelle la norma prevede che:

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  • -  Il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 può essere effettuato entro il 31/7/2021;

  • -  Il pagamento delle rate in scadenza il 28/2, 31/3, 31/5 e 31/7 2021 può essere effettuato entro il

    30/11/2021.

    Sono annullati i debiti iscritti a ruolo nei confronti di contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un reddito imponibile fino a € 30.000 aventi congiuntamente le seguenti caratteristiche:

  • -  Importo non superiore ad € 5.000 (capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni);

  • -  Affidamento al concessionario per la riscossione nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31/12/2010.

    La norma si applica anche alle somme oggetto delle precedenti “rottamazioni”.

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