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Sconto in fattura e cessione del credito nei bonus edilizi: novità e certificazioni.

Con il DL n.157/21, dell’11 novembre 2021 pubblicato sulla G.U. del 12 novembre 2021, sono state introdotte nuove misure per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, rafforzando anche i controlli preventivi. 

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L’obbligo del visto di conformità, inizialmente previsto nel caso di cessione del credito o sconto in fattura per i lavori che consentono di usufruire dell’agevolazione fiscale cd. Superbonus 110%, è stato esteso   a tutte le agevolazioni edilizie per le quali l’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura: diviene quindi necessario anche per bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sisma bonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. 

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L’obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle Entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). 

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La documentazione da fornire per l’apposizione del visto di conformità è la seguente: 

  • Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o comunicazione di inizio lavori (CIL, CILA), con ricevuta di deposito; 

  • Fatture con relativi bonifici (parlanti); 

  • Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione di congruità delle spese, redatta da un tecnico di sua fiducia, con ricevuta di trasmissione all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) per gli interventi di efficientamento energetico; 

  • Asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione che attesti l’efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente; 

  • Polizza assicurativa del tecnico sottoscrittore dell’asseverazione; 

  • Attestato di prestazione energetica (APE) ante e post-intervento; 

  • Comunicazione all’asl di competenza (se dovuta); 

  • Dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto delle condizioni previste per beneficiare dell’agevolazione per interventi di efficientamento energetico; 

  • Copia del documento di identità e del codice fiscale. 

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Studio Catena

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