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Attenzione: dal 1° settembre è ripresa la notifica di atti e cartelle (per alcuni dal 1° ottobre 2021)

Dal 1° settembre sono ripartite le azioni di recupero coattivo sia per misure cautelari, come fermo veicoli e ipoteca, sia per atti esecutivi come i pignoramenti. Coloro che avevano debiti non scaduti all’8 marzo 2020, avendo facoltà di versare le somme dovute fino alla fine del mese di settembre, non possono essere destinatari di operazioni di riscossione fino al 1° ottobre 2021.


Nello specifico, la circolare 25/E/2020 individua due tipologie di debitori esenti dalla norma: sono i debitori con dilazioni pendenti all’8 marzo 2020 che non hanno versato una o più rate pendenti dopo questa data e debitori che hanno ricevuto cartelle di pagamento non ancora scadute sempre alla medesima data.


La ripresa delle notifiche delle cartelle di pagamento viene effettuata nell’immediato. Le azioni di recupero partiranno dal 1° ottobre in base alla posizione debitoria del contribuente: deve ancora essere chiarito, però, se la precedenza verrà data in base all’anzianità della pretesa o se prevarrà l’entità dell’importo rispetto alla media.


Il decreto stabilisce che tutti i termini di decadenza e prescrizione che scadono negli anni di durata della sospensione per “eventi eccezionali” sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo. La clausola speciale contenuta dell’articolo 4 del Dl 41/21, invece, definisce che si applica una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione che agisce in due direzioni: si rivolge sia a tutti gli affidamenti trasmessi dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 a prescindere dall’entrata di cui si discute, sia agli affidamenti riferiti alle procedure di controllo indicate nell’art. 157 del Dl 34/20 senza riferimento alla data di trasmissione.


Questi ultimi riguardano le liquidazioni afferenti dichiarazioni presentate nel 2018 e le dichiarazioni d’imposta presentate nel 2017. Nei casi diversi da quelli indicati nel decreto sostegni, va applicata la norma di carattere generale. È utile ricordare anche che, una volta verificata la tempestività della notifica, è possibile presentare anche un’istanza di dilazione; per tutte le domande presentate entro fine 2021 si può fruire dell’ampliamento a dieci rate non versate della condizione di decadenza dal beneficio del termine.

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