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Investire in pubblicità e credit tax: cosa cambia con il decreto sostegni-bis

Con l’approvazione del decreto Sostegni-bis, il regime derogatorio per il bonus sugli investimenti pubblicitari introdotto nel 2020 (dl Rilancio, n.34/2020), è stato prorogato anche per il biennio successivo, vale a dire per gli anni 2021 e 2022.

 

La novità sostanziale concerne il fatto che il credito di imposta non è più su base “incrementale” ma viene calcolato sull’intera spesa di pubblicità. Inoltre rimane l’estensione anche ad investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non a partecipazione statale.

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Il bonus è pari al 50% dell’importo totale degli investimenti pubblicitari effettuati su ciascun mezzo di informazione. Con il nuovo decreto Sostegni-bis, si sono introdotti altri due requisiti: possono accedere al bonus anche i soggetti che non hanno effettuato nessun investimento in pubblicità per l’anno 2020 ed anche coloro che hanno iniziato la loro attività nel 2021.

 

Su “Il Sole 24 Ore” del 2 Settembre 2021, con un articolo a firma di P.S. Mofredini dal titolo “Bonus pubblicità 2021: sportello domande dal 1° al 31 Ottobre” si rimarca che il bonus pubblicità è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e in ogni caso, nei limiti dei regolamenti Ue, entro il limite di 90 milioni: 65 diretti agli investimenti pubblicitari su giornali, quotidiani e periodici (anche online) e 25 per investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

 

Per quanto riguarda la classificazione nelle voci di bilancio, va evidenziato che il costo della pubblicità, non più patrimonializzabile, non si registrerà più nella voce B.12 del conto economico, bensì nella voce B.7 (spese correlate alla credit tax). Altresì, il credito di imposta andrà registrato nella voce A.5 del conto economico, in quanto configurabile come contributo “in conto esercizio”.

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