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IRES Premiale: riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%

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La legge di Bilancio 2025 ha introdotto la possibilità, per il solo periodo d’imposta 2025, di ridurre l’aliquota IRES di 4 punti percentuali (dal 24% al 20%) alle imprese ed enti che accantonano gli utili ed investono almeno 20.000 € in beni strumentali (cd. “IRES Premiale”).  

In particolare, la normativa è rivolta ai seguenti soggetti: 

  • le S.p.A. e S.A.P.A., le S.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; 
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; 
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 

Condizioni di accesso 

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario soddisfare ciascuna delle seguenti condizioni: 

  • accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024; 
  • destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati all’acquisto di beni strumentali nuovi effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (i.e., 31 ottobre 2026 per i soggetti solari); 
  • Gli utili investiti non devono essere inferiori al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 ed – in ogni caso – non inferiori a € 20.000. 

La riduzione dell’aliquota, inoltre, soggiace ad alcune ulteriori condizioni di carattere occupazionale. Durante il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

  • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve abbassarsi rispetto alla media del triennio precedente; 
  • devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari ad almeno l’1% dei lavoratori della stessa categoria mediamente occupati nel 2024; 
  • l’impresa non deve avere fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo. 

Verifica se soddisfi i requisiti

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Requisiti Occupazionali

Inserire le Unità lavorative per anno (ULA) per gli anni richiesti.

Risparmio atteso 🎯

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Requisiti di investimento

    Condizioni non soddisfatte

      Azioni di remediation

        Condizioni soddisfatte

            In cosa investire 

            Gli investimenti devono riguardare l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria. 

            In particolare, gli investimenti qualificati sono i beni strumentali compresi in quelli per l’“Industria 4.0 e per la “Transizione 5.0. 

            Beni materiali 4.0 

            In linea di massima si tratta dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, quali: 

            • i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento; 
            • i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità come l’investimento in energie rinnovabili; 
            • i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. 

             

            Beni immateriali 4.0 e beni strumentali Transizione 5.0 

            Comprendono i beni immateriali quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, oltre alle spese per la formazione del personale finalizzata all’acquisizione o consolidamento di competenze tecnologiche.

            Condizioni di esclusione e decadenza 

            Sono previsti specifici casi di esclusione dall’agevolazione per: 

            • le società in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; 
            • le società che determinano il proprio reddito imponibile sulla base di regimi forfetari, anche parzialmente;  
            • le società che, pur rispettando tutti i parametri, nel periodo di imposta 2025 realizzano una perdita fiscale, non potranno usufruire dell’agevolazione in esame in quanto il reddito è negativo, trattandosi di un’agevolazione che comporta la riduzione dell’aliquota IRES, considerato anche che il potenziale bonus non è oggetto di riporto in avanti. 

            Da ultimo sono previste due cause di decadenza dal beneficio che comportano la maggiorazione dell’aliquota del 4%:  

            • se la quota dell’utile accantonata nel 2024 viene distribuita entro il secondo esercizio successivo (i.e., entro il 2026 per i soggetti “solari”);  
            • se i beni oggetto dell’investimento vengono ceduti, destinati a finalità estranee all’attività produttiva o trasferiti all’estero entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (ovvero entro il 2030 se effettuati nel 2025). 

            Rapporti con altre agevolazioni 

            In attesa delle disposizioni attuative e in assenza di particolari limitazioni, l’IRES premiale dovrebbe poter essere utilizzata congiuntamente ad altre agevolazioni eventualmente previste. 

            L’aliquota ridotta dovrebbe essere quindi applicabile anche: 

            • in caso di investimenti che beneficiano del credito d’imposta 4.0 (ex L. 178/2020) o del credito d’imposta transizione 5.0 (ex art. 38 del DL 19/2024); 
            • in caso di nuove assunzioni oggetto della “super deduzione” ex art. 4 del DLgs. 216/2023. 

            Calcolo degli acconti 

            Si precisa che ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni. 

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